Condizioni del parcheggio

REGOLAMENTO PARCHEGGIO

“B.M. PARKING”

ASSOCIAZIONE PARCHEGGIO TERRACINA

Art. 1 – Accettazione del regolamento

La sosta e il deposito del veicolo presso questo parcheggio comporterà automaticamente l’accettazione degli articoli 1341 – 1342 del Codice Civile – Ai sensi dell’art. 34 comma 5 del Codice del Consumo il Cliente dichiara di aver letto e approvato il contenuto dell’intero Regolamento e ne accetta espressamente il contenuto, in modo particolare degli artt.6 (pagamento del corrispettivo), 8 (copertura assicurativa), 9 (responsabilità) e 10 (interventi a richiesta); fin dal momento della prenotazione del posto auto sia essa avvenuta online o in qualsiasi altro modo essendo il risultato di intervenute pattuizioni. La società di gestione d’ora in poi dichiara di accettare il presente regolamento nelle parti a suo carico.

Art. 2 – Ingresso dell’autoveicolo

A – Accesso diretto dell’autoveicolo dall’utente

Per accedere al parcheggio il cliente è tenuto a presentarsi nell’orario stabilito e a mostrare la propria

prenotazione. Al vostro ingresso, vi invitiamo a controllare insieme ad un nostro addetto lo stato del

veicolo, dunque, vi verrà rilasciato un documento d’ingresso (Modulo di accettazione)- compilato in duplice copia- che costituisce il titolo costitutivo del contratto oggetto del presente regolamento, per effetto del suo ritiro si realizza un contratto avente per oggetto la messa a disposizione, da parte del cliente di un posto auto, con obbligo di custodia da parte del Parcheggio. Il documento deve contenere necessariamente la data e l’ora di emissione, il numero identificativo e l’indicazione del corrispettivo pagato in anticipo o postergato al ritiro dell’autovettura. In caso di mancata emissione

  • tenuto ad avvisare il personale addetto al parcheggio. Si raccomanda il controllo dei dati riportati sul tagliando di ricevimento in vostro possesso (data ora- ecc). Il documento d’ingresso rilasciato è l’unico documento valido per l’uscita del veicolo. In caso di smarrimento o deterioramento tale da renderlo illeggibile, il cliente è tenuto:
  1. ad esibire titolo di proprietà dell’autovettura o il titolo giustificativo dell’utilizzo dell’autovettura lasciata in sosta all’interno del parcheggio (documento di riconoscimento, delega ecc.);
  1. un nostro addetto provvederà a verificare la congruenza delle informazioni rilasciate, attraverso la verifica della copia del documento d’ingresso in possesso del Parcheggio.

B – Accesso dell’autoveicolo per tramite del servizio “Car Valet”

Il servizio Car-Valet consiste nella presa in consegna dell’autovettura del cliente da parte del

personale addetto e, decorso il periodo di sosta, nella successiva riconsegna al cliente delle chiavi

della medesima autovettura parcheggiata all’interno dell’area portuale dedicata al Car Valet. Detto servizio Car-Valet è svolto nei limiti ed alle condizioni previste ai sensi del presente regolamento ed è acquistabile esclusivamente on-line, sul sito di B.M. PARKING.

La consegna dell’autoveicolo deve essere fatta esclusivamente all’addetto del Parcheggio presso una delle postazioni dedicate site nei pressi dell’area portuale. Quest’ultimo effettuerà il controllo

dello stato dell’autoveicolo, compilerà il modulo predisposto- in duplice copia- che sarà sottoscritto dal cliente (Documento di trasporto). Nel modulo dovranno essere indicati la data e l’ora di arrivo,

la data e l’orario del rientro previsto e il numero telefonico a disposizione del cliente per comunicare eventuali variazioni, nonché nominativo del cliente o di eventuali terze persone incaricate al ritiro del veicolo. Oltre a quanto previsto, resta inteso che è obbligo del cliente stesso denunziare su tale modulo la presenza di vizi o difetti non immediatamente percepibili da parte dell’addetto al servizio. Il Parcheggio non potrà in alcun modo essere chiamata a rispondere di danni subiti o prodotti dall’autovettura in conseguenza dei vizi o difetti non dichiarati al momento della consegna nell’apposito modulo e dovrà essere mallevata dal cliente per qualsiasi danno, per tali cause, prodotte a terzi. Si raccomanda il controllo dei dati riportati sul tagliando di ricevimento in vostro possesso (data ora- ecc).

Art. 3 – Riconsegna dell’autoveicolo nel caso del servizio Car Valet

Clausola n. 1 luogo di riconsegna.

La riconsegna dell’autoveicolo avverrà presso la postazione dedicata presso l’area portuale, la medesima in cui è avvenuta la consegna dell’autovettura, al giorno e l’ora indicati sul modulo. Nel caso di riconsegna presso una sede differente da quella dedicata nell’area portuale:

  1. dovrà essere comunicata all’addetto nel momento della consegna del veicolo, oppure essere comunicata telefonicamente in un tempo congruo, in caso di mancata comunicazione l’autovettura sarà pronta per la riconsegna entro il più breve tempo possibile, senza che ciò costituisca causa di responsabilità per il Parcheggio;
  1. si rende noto che verrà applicato un sovrapprezzo che dipenderà dalla distanza tra l’area portuale e la sede di riconsegna (es. Porto badino €10, Foce Sisto €20, San Felice €20, Monte San Biagio STZ €20, Formia Porto/ STZ €50, Anzio porto €100 ecc.)

Clausola n. 2 variazioni di data e/od ora

Eventuali variazioni nella data o nell’ora del rientro devono essere necessariamente comunicati alla Direzione. Il ritiro del veicolo in data e ora precedenti a quelli indicati sul documento rilasciato all’entrata dovrà essere comunicato almeno 12 ore prima del rientro anticipato. In caso contrario saranno addebitati i costi orari della manodopera necessaria per lo spostamento dei veicoli retrostanti, con minimo di euro 50.00 orarie indivisibili per ogni persona impiegata – minimo ore 1;

inoltre, in caso di mancato preavviso, l’autovettura sarà pronta per la riconsegna entro il più breve

tempo possibile, senza che ciò costituisca causa di responsabilità per il Parcheggio. In conclusione

si rende noto che la riconsegna dopo le H21.00 prevederà un sovrapprezzo di €10.

Clausola n.3 riconsegna a persona diversa dal cliente principale

Nel caso di mancata indicazione nel modulo di accettazione dell’eventuale terza persona addetta al ritiro dell’autoveicolo, il veicolo potrà essere consegnato solamente a persona munita di delega scritta e copia fotostatica del documento d’identità del titolare del mezzo nonché del soggetto

delegato al ritiro.

Art. 4 – Spostamenti del veicolo.

Nel caso del servizio Car Valet il cliente accetta che l’autoveicolo sia trasferito dallo stallo temporaneo, sito nei pressi dell’area portuale, al parcheggio e viceversa. Durante tali trasferimenti, il Parcheggio, per tramite dei suoi addetti, s’impegna ad avere la massima cura dell’autoveicolo, garantendo che tale attività sarà svolta da personale fornito della necessaria esperienza per la guida del veicolo affidato. Là dove il cliente desideri o richieda lo svolgimento di attività di manutenzione e \ o lavaggio dell’autovettura, il Parcheggio si riterrà autorizzato a trasferire il veicolo in luoghi adibiti a tale attività impegnandosi in ogni caso ad avere la massima cura del veicolo e garantendo, inoltre, che tale attività di trasferimento sarà svolta da personale fornito della necessaria esperienza nella conduzione del veicolo affidato.

Art. 6 – Pagamento del corrispettivo del servizio.

Clausola n.1 Pagamento ordinario

Il pagamento della tariffa avverrà al momento della consegna dell’autovettura presso l’addetto del

nostro Parcheggio. Saranno accettati pagamenti in contanti, bonifici anticipati o carte di credito. Le tariffe di vendita del servizio Car-Valet sono espresse in Euro e si riferiscono alle date corrispondenti al periodo di fruizione indicato dal cliente in fase di acquisto del servizio.

Clausola n.2 Pagamento dei giorni di permanenza aggiuntivi

Resta inteso che, qualora il cliente fruisca del parcheggio per un periodo maggiore rispetto a quello

acquistato con il servizio Car-Valet, quest’ultimo, al momento della riconsegna dell’auto, dovrà

corrispondere la differenza di prezzo – da calcolarsi in base alle tariffe inerenti al servizio relativamente al periodo di sosta aggiuntivo – direttamente presso il nostro addetto alla riconsegna.

Clausola n.3 Rimborso

Si rende noto che nessun rimborso verrà effettuato per: i giorni di sosta non usufruiti, qualunque sia la motivazione (esigenze personali, maltempo, decisioni delle compagnie di navigazione ecc.); in caso di prenotazione con pagamento anticipato, il cliente ha la possibilità di richiedere il rimborso entro un termine di 48 ore che decorre dalla ricezione della conferma di prenotazione, applicando una penale del 30% sul corrispettivo versato; in caso di prenotazione con pagamento anticipato- a favore di siti online con i quali il Parcheggio gode di partnership (es. My Parking)- la richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata direttamente al servizio clienti della società presso la quale si è

provveduto all’acquisto del servizio.

Clausola n.4 Mancato pagamento e fattura

B.M. PARKING si riserva, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo, il diritto di ritenere il

mezzo custodito in deposito ai sensi all’ 2756 ultimo comma c.c., salvo diversa discrezionalità del personale. La richiesta di un’eventuale fattura dovrà essere effettuata contestualmente al pagamento del corrispettivo compilando l’apposito modulo.

Art. 7 – Tariffe.

Le tariffe applicate, eccetto quelle riferite ad eventuali convenzioni in essere, sono quelle in vigore al momento dell’ingresso nel parcheggio dell’autoveicolo o della consegna dell’autoveicolo ad un addetto del Parcheggio. Le tariffe si intendono a scalare programmando e pagando l’intero importo alla consegna dell’auto il giorno della partenza (o di inizio permanenza del veicolo in Parcheggio). Diversamente, se non è prevista una data di rientro certa e/o se non è stato effettuato il pagamento in modo anticipato, le tariffe saranno pari al costo di 1 giorno di sosta – pari a 10 euro- moltiplicato per i giorni di sosta del veicolo in Parcheggio.

Art. 8 – Copertura assicurativa.

Clausola n.1

Il Parcheggio offre esclusivamente un’Assicurazione FURTO, INCENDIO e ATTI VANDALICI, nessuna Assicurazione r.c. o eventi atmosferici, né per posti al “coperto” né per posti allo “scoperto”.

Clausola n.2

Nel caso in cui il veicolo del Cliente sia assicurato con una Polizza Assicurativa con Limitazioni alla Guida, il Parcheggio è esentato da qualsiasi responsabilità, al Parcheggio non potrà mai essere imputato nessun rimborso, franchigia o qualsivoglia risarcimento per eventuali danni subiti o patiti

dal veicolo preso in consegna per il trasferimento dall’porto al Parcheggio e/o viceversa. In nessun caso l’intestatario del veicolo o chi per esso, compreso la Compagnia di Assicurazione che copre i rischi del suddetto potrà mai rivalersi in qualsiasi modo o titolo sul Parcheggio o sui suoi dipendenti o collaboratori. Il servizio di Car Valet anche senza specifici accordi scritti prevede che il Cliente non intenterà mai nessuna azione di rivalsa, indennizzo o altro, (anche in mancanza di uno scritto, farebbe comunque fede il pagamento del servizio) nei confronti del Parcheggio o dei suoi dipendenti o collaboratori in caso di sinistro durante lo svolgimento del servizio stesso. La richiesta del servizio implica da parte del richiedente l’accettazione e la rinuncia a qualsivoglia rivalsa nei confronti del Parcheggio e dei suoi dipendenti o collaboratori. Il Cliente deve comunque segnalare al Parcheggio questa Limitazione Assicurativa, il Parcheggio ne prenderà atto a puro titolo informativo, ma rimane manlevato da ogni responsabilità come suddetto. Nel caso in cui il veicolo sia assicurato con una Polizza Assicurativa di Guida Libera, valgono le vigenti leggi Assicurative. La richiesta del servizio implica che il Cliente abbia letto quanto sopra, riportato per altro anche nel Regolamento pubblicato nel sito web.

Art. 9 – Responsabilità.

Clausola n.1 Dichiarazione ed esonero di responsabilità

Si rende noto che B.M. PARKING risponde esclusivamente per i danni causati alle vetture da parte di terzi responsabili (atti vandalici, furto e incendio), e NON per danni provocati a causa di atti di terrorismo, calamità naturali, eventi atmosferici o eventuali ulteriori fatti rientranti in ipotesi di forza maggiore e/o caso fortuito. Non si risponde di cristalli/vetri e specchi rotti per effetto caldo/freddo o vetri sporchi quindi non ispezionabili a dovere.

La società titolare del parcheggio non può considerarsi responsabile dei danni alle autovetture se l’integrità delle stesse non è stata verificata all’atto del deposito ovvero di qualunque danno che sia stato segnalato al personale autorizzato all’atto del ritiro. La società scrivente non può considerarsi responsabile per danni e/o guasti agli autoveicoli di natura meccanica e/o elettronica, che non dipendano dalla movimentazione delle autovetture, ma dalla cattiva manutenzione delle stesse e/o a caso fortuito.

Eventuali denunce di danneggiamento dovranno essere presentate dal cliente al personale addetto, solo ed esclusivamente prima dell’uscita del veicolo dal parcheggio e dovranno essere attestate all’interno del relativo verbale. In ogni caso i danni subiti dal veicolo durante la sosta devono essere constatati in contraddittorio con la Direzione all’atto del ritiro dell’autoveicolo, prima che lo stesso sia rimosso dal luogo di posteggio. Non si accettano contestazioni postume all’uscita dal Parcheggio.

Clausola n.2 Rilevamento dei KM

Nel caso in cui i clienti intendano rilevare i km, l’operazione dovrà essere convalidata da un nostro operatore che provvederà all’annotazione al momento della consegna. Non si accettano contestazioni unilaterali.

Clausola n.3 Oggetti personali e/o di valore

Qualsiasi oggetto personale e/o di valore asportabile dall’auto (es. Navigatori satellitari, cellulari, palmari, materiale elettronico ecc.) – inclusi i portachiavi di valore uniti alle chiavi dei veicoli lasciati in custodia- deve essere perentoriamente dichiarato alla consegna e annotato sul documento d’entrata dal ricevitore che ne prenderà visione e successivamente dovrà essere consegnato in custodia. In mancanza di dichiarazione e annotazione da parte del nostro incaricato sul documento d’entrata- in duplice copia-, non accetteremo alcun reclamo in caso di mancanza o danneggiamento, in quanto non costituenti parti dell’autovettura per quanto accessorie dello stesso. In ogni caso la

responsabilità del Parcheggio per tutti gli oggetti della stessa accettati in custodia dallo stesso cliente non potrà superare globalmente € 150,00.

Clausola n.4 Oggetti e azioni che possono provocare danni

  • fatto assoluto divieto di lasciare all’interno del veicolo: armi, esplosivi, medicinali, veleni, animali di qualsiasi razza e tipo, ed ogni e qualsiasi altra cosa che possa provocare danni a persone o a cose per i quali il trasgressore sarà interamente responsabile. Inoltre gli utenti sono direttamente responsabili dei danni da loro causati agli impianti, al personale del parcheggio o a terzi. La Direzione non risponde in nessun caso dei danni che gli utenti possono reciprocamente arrecarsi nell’area di parcheggio, ma solo dei danni ad essa imputabili dovuti dai sistemi di automazione e/o dal proprio personale.

Foro Competente: Competente a decidere per qualsiasi controversia concernente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione delle presenti Condizioni Generali sarà in via esclusiva il Foro di TERRACINA.

Art. 10 – Interventi a richiesta.

Eventuali lavori di manutenzione o interventi tecnici sull’autoveicolo dovranno essere richiesti dal cliente al nostro addetto con l’indicazione dettagliata, al momento della consegna dell’autoveicolo mediante la compilazione nello spazio predisposto nel frontespizio del modulo di accettazione auto. All’atto della riconsegna dell’autoveicolo da parte del cliente e la sottoscrizione del relativo modulo comporterà l’espressa accettazione dei lavori.

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